La tutela dei legittimari

L’azione di riduzione, che è rinunciabile soltanto dopo la morte del testatore, consente al legittimario leso o totalmente pretermesso a causa di disposizioni testamentarie e/o donazioni effettuate dal defunto di far valere il proprio diritto riservato.

La lesione della quota riservata è da calcolarsi con riferimento al patrimonio del de cuius con l’aggiunta delle donazioni in vita ed al netto dei debiti (relictum + donatum – debiti).

Il termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione di riduzione è di 10 anni.

In buona sostanza, i legittimari che nulla hanno ricevuto, e quindi del tutto pretermessi, nonché quelli che hanno percepito beni di valore inferiore a quello della loro quota riservata, potranno agire nei confronti degli eredi e dei donatari, chiedendo che le disposizioni testamentarie e, all’occorrenza, le donazioni lesive siano ridotti nei limiti in cui è necessario integrare la loro quota riservata; a loro volta, dovranno imputare ai sensi dell’art. 564 c.c. quanto ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati, salvo dispensa (imputazione ex se). Il legittimario che succede per rappresentazione dovrà altresì imputare le donazioni e legati fatti al suo ascendente, salvo dispensa.

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere domandata dai legittimari, dai loro eredi od aventi causa.

Come anticipato, essi non possono rinunziare al loro diritto finché il donante è in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando assenso alla donazione.

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Mentre la riduzione delle disposizioni testamentarie si esegue proporzionalmente, senza distinzione tra eredi e legatari, le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e proseguendo con le anteriori.

E’ fondamentale ricordare che il legittimario deve accettare l’eredità con il beneficio dell’inventario prima di coltivare l’azione di riduzione, salvo che le donazioni ed i legati lesivi siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, e salvo ovviamente il caso in cui egli sia legittimario totalmente pretermesso, non essendo in questo caso egli un chiamato all’eredità.

Qualora non siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione ed il donatario avesse nel frattempo alienato a terzi gli immobili donati, residuando un patrimonio insufficiente per la soddisfazione delle ragioni del legittimario, quest’ultimo potrà rivolgersi nei confronti dei terzi con l’azione di restituzione del bene donato; in tale caso, il terzo potrà sottrarsi all’obbligo di restituzione in natura del bene pagando l’equivalente in danaro.

Gli immobili restituiti sono liberi da ogni peso od ipoteca, sempre che l’azione di riduzione sia domandata entro 20 anni dalla trascrizione della donazione; diversamente, pesi ed ipoteche resteranno efficaci, fermo restando l’obbligo del donatario di compensare in denaro al legittimario il minor valore del bene.

E’ bene ricordare come i termini ventennali citati rimangano sospesi nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante o dei suoi aventi causa che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

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