PRONTUARIO LEGALE: Il testamento olografo

– Cos’è il testamento olografo?

Il testamento olografo, “Testamentum per holographam scripturam” è la forma più diffusa e certamente più semplice tra le tipologie di testamenti ordinari disciplinati nel nostro ordinamento: tramite esso infatti, il testatore può disporre delle proprie volontà post mortem in totale riservatezza ed autonomia, senza la necessaria presenza di un notaio o dei testimoni, né dovendo adottare alcun particolare mezzo di redazione.

Primaria ed essenziale caratteristica di tale tipo di testamento è l’olografia, l’atto deve infatti essere scritto integralmente a mano dal testatore.

La fonte principale è l’art. 602 del codice civile, il quale ne dettaglia i requisiti sostanziali, stabilendo che:

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data fra due testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.”

I requisiti essenziali del testamento olografo

Affinché un testamento olografo sia valido sono richiesti dalla legge tre requisiti sostanziali:

  • l’autografia

  • l’apposizione della data completa

  • la sottoscrizione per mano del solo testatore

  1. L’autografia

Primo e fondamentale requisito del testamento olografo, garanzia effettiva dell’autenticità dell’espressione di volontà in esso manifestata, è costituito dal fatto che il testamento deve essere integralmente scritto a mano dal testatore, senza l’ausilio di alcun mezzo meccanico o dell’intervento di altre persone nella scrittura: ciò infatti, renderebbe nullo l’intero atto.

  • Esiste una particolare forma, strumento con cui devo redigere il mio testamento…?”

Pur essendo auspicabile, proprio al fine di garantire l’autenticità ed originalità del documento e quindi della manifestazione di volontà ivi espressa, l’utilizzo di strumenti durevoli nel tempo quali fogli di carta e di una penna o matita indelebile, sono stati considerati validi dalla giurisprudenza testamenti olografi redatti anche su altri materiali idonei a ricevere le volontà quali stoffa, carta, legno.

Può anche essere scritto su più fogli, purché vi sia un collegamento materiale tra gli stessi (dovrebbero generalmente ed auspicabilmente essere numerati), nonché un collegamento logico e sostanziale tra le varie disposizioni.

  • “…è necessaria una particolare forma e/o lingua nella scrittura?”

Il testamento olografo può contenere segni geometrici quali ad esempio diagrammi, se ritenuti indispensabili ed inseriti in un contesto univoco e chiaro.

Può anche essere redatto in dialetto o in altra lingua riconosciuta dal testatore, assumere la forma di una lettera, purché sempre siano rispettati i requisiti indicati e chiara ed univoca sia la volontà di testare.

Questione rilevante attiene anche all’eventuale utilizzo del carattere stampatello nella redazione dell’atto.

Nessuna norma vieta l’utilizzo dello stampatello ed in tal senso è intervenuta la Corte di Cassazione (ex multis, Cass. 31457/2018), la quale ha stabilito il principio secondo cui nella redazione del testamento olografo non prevale una forma di scrittura sull’altra, essendo soltanto necessario che il testo redatto sia riconducibile senza alcun dubbio al testatore; in tal senso, anche la scrittura in stampatello può essere personale ed abituale come la scrittura in corsivo, integrando così il requisito dell’autografia.

  1. La data

La data è il secondo requisito del testamento olografo: essa deve indicare il giorno, mese ed anno della redazione; non è invece richiesta né l’indicazione del luogo né dell’ora.

E’ considerata possibile e quindi ammessa anche l’indicazione di ricorrenze od eventi (ad es. “Natale 2012”, “Sant’Antonio 2015”, “oggi, giorno della nascita di mia figlia”).

La data può essere apposta in ogni parte della scheda e può anche precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà.

La finalità essenziale dell’apposizione della data è quella di accertare se il testatore era in possesso della piena capacità di intendere e di volere nel giorno in cui ha formato il testamento ed altresì di verificare, nel caso in cui vi siano più testamenti successivi, quale sia l’ultimo cronologicamente e pertanto capace ed idoneo a sostituire i precedenti.

La mancanza o l’incompletezza della data produce come conseguenza l’annullabilità del testamento.

  • “…e se la data indicata è falsa?”

La falsità della data (o la sua erroneità) non produce di per sé annullabilità del testamento.

La non veridicità può chiaramente essere contestata se si controverte in tema di incapacità del testatore o in tema di revoca; pertanto, chi ha un interesse giuridico a contestare la veridicità della data dovrà sobbarcarsi la relativa azione in giudizio, gravando su di lui l’onere della relativa prova.

  1. La sottoscrizione

Terzo requisito di validità del testamento olografo è la sottoscrizione del medesimo, che attesta l’autenticità e paternità del testatore e che, solitamente, è costituita dal nome e cognome dello stesso.

Il requisito è tuttavia rispettato anche quando sia indicato un soprannome, un vezzeggiativo, uno pseudonimo, che deve però individuare con certezza la persona del testatore.

Infine, ulteriore specificazione è legata al fatto che la sottoscrizione, come dice il nome stesso, deve essere apposta in calce alle disposizioni, a pena di invalidità del testamento.

  • Dove va conservato il testamento olografo?

Posto quanto già accennato sul fatto che il testamento olografo costituisce il mezzo più semplice e sicuramente anche più economico per disporre delle proprie volontà future, a ciò deve aggiungersi la rilevante questione della sua conservazione: non esiste alcun obbligo in tal senso, tuttavia conservarlo, ad esempio, a casa, può costituire un rischio in quanto potrebbe essere facilmente sottratto o smarrito.

Per evitare tali inconvenienti è possibile affidare la scheda ad una persona di fiducia o meglio ancora depositare il proprio testamento presso un notaio (che ne curerà, altresì, la pubblicazione dopo la morte) e ciò può avvenire solo su iniziativa del testatore stesso.

– Invalidità del testamento olografo: casi di nullità e annullabilità

Le principali cause di nullità del testamento olografo sono:

  • la presenza di vizi di forma essenziali come l’apocrifia del testamento o la mancanza della firma

  • beneficiari indicati in modo generico, cioè in modo da non poter essere identificati;

  • testamento con il quale si rimette all’arbitrio del terzo l’indicazione dell’erede;

  • presenza di disposizioni illecite.

L’azione di impugnazione di un testamento nullo può essere promossa da chiunque vi abbia interesse senza limiti di tempo.

Le principali cause di annullabilità di un testamento olografo sono invece:

  • mancanza o incompletezza della data;

  • incapacità naturale del testatore;

  • errore, violenza e dolo che hanno spinto il testatore a disporre a dei propri beni.

Chiunque abbia interesse può promuovere un’azione di annullamento del testamento nel termine di cinque anni dal momento in cui le volontà testamentarie vengono eseguite o da quando viene a conoscenza dell’eventuale errore, dolo o violenza.

  • E’ possibile revocare o modificare il testamento?

In conclusione, ultimo importante aspetto caratterizzante tale tipo di testamento attiene alla possibilità di modifica e revoca dell’atto.

Il testamento, essendo un atto mortis causa, la cui funzione precipua è quella di regolamentare i rapporti giuridici facenti capo al testatore nel tempo in cui avrà cessato di vivere, è revocabile o modificabile, fino all’ultimo istante di vita: non avrà pertanto effetto, ai sensi dell’art. 679 c.c., qualsiasi clausola o condizione contraria alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie.

In caso di più testamenti, per far sì che l’ultimo, sotto il profilo posteriore, revochi le disposizioni dei precedenti, occorre che la volontà di revoca sia espressa, altrimenti coesisteranno, se non tra di loro incompatibili, tutte le disposizioni di ultima volontà contenute nei differenti scritti del de cuius.

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