Le quote della successione necessaria

Nel nostro ordinamento è riservata una quota di eredità per particolari soggetti, in ragione del presunto stretto vincolo familiare con il de cuius, a prescindere dalla volontà di quest’ultimo: essi sono il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto.

Figli

In assenza del coniuge, se v’è solo un figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio e l’altrametà è quota disponibile; se più sono i figli, e non c’è il coniuge, ad essi sono riservati i due terzi, da dividere in parti uguali, ed il terzo è disponibile.

Coniuge

Se non vi sono figli ed ascendenti,al coniuge è riservata la metà del patrimonio, e l’altra metà è quota disponibile.

Figli e coniuge in concorso

Se v’è solo un figlio in concorso con il coniuge, un terzo è a lui riservato, un altro terzo è di riserva per il coniuge e l’ultimo terzo è disponibile. Se più sono i figli, al coniuge è riservato un quarto, ai figli è riservata la metà del patrimonio, da dividere in parti uguali, e l’ultimo quarto è disponibile.

Ascendenti

In assenza di figli e coniuge, agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio ed i due terzi sono disponibili.

Ascendenti e coniuge in concorso

In assenza di figli ma con coniuge ed ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio mentre agli ascendenti è riservato un quarto; la quota disponibile è il restante quarto.

I figli concorrono solo con il coniuge, non con gli ascendenti.

Al coniuge è altresì riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonché l’uso dei mobili che la corredano. Tali diritti gravano sulla disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

La quota riservata non va calcolata sul valore del patrimonio del defunto al momento della morte, ma sul valore risultante dalla seguente operazione: relictum – debiti + donatum.

Le quote della successione necessaria, infatti, prevedono frazioni aritmetiche più basse di quelle della successione legittima ma si calcolano su un patrimonio diverso e potenzialmente più ricco.

Se, ad esempio, Tizio lascia il proprio coniuge ed un fratello, secondo le norme della successione necessaria al primo spetta quale quota di riserva ex art. 540 c.c. la metà del patrimonio ed il resto è quota disponibile.

Secondo le norme della successione legittima, invece, ex art. 582 c.c. i 2/3 andrebbero al coniuge e 1/3 al fratello. Applicando astrattamente tali quote e lasciando Tizio un patrimonio alla morte di 210, al coniuge spetterebbero i due terzi e quindi 140 (210 / 3 = 70×2 = 140).

Se, però, Tizio aveva donato in vita 80, il calcolo dell’asse ereditario per valutare la quota di riserva e la porzione disponibile deve comprendere anche il donatum, con la conseguenza che la quota di riserva spettante al coniuge ex art. 540 c.c., pari alla metà del patrimonio, ammonta a 145 (210 + 80 = 290/2 = 145).

In caso, quindi, di presenza di legittimari, occorre effettuare una valutazione sulla differente ricostruzione del patrimonio e sul calcolo della disponibile ex art. 556 c.c.: massa dei beni del defunto al momento della morte (relictum) – debiti + donatum.

In tale modo si potrà valutare se esista o meno una lesione della quota riservata.

Per ricevere assistenza legale vai su www.avvocatogallana.com

Potrebbe piacerti anche

Vuoi redigere un testamento?
Hai un problema con un'eredità o una successione?

Contatta subito lo Studio Legale Gallana ed esponi il Tuo problema

Il nostro obiettivo è il Tuo giusto diritto in tempi celeri a costi competitivi

4,8 72 reviews