Coniuge separato e coniuge divorziato: quali diritti successori?

Il coniuge separato ha gli stessi diritti del coniuge non separato, salvo che sia stata pronunciata la separazione giudiziale, con sentenza passata in giudicato, con addebito di colpa; in tale unico caso, il diritto successorio del coniuge separato viene meno.

E’ con il divorzio, vale a dire con lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale o con la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, che i diritti successori si estinguono, con le importanti precisazioni ed eccezioni di seguito riportate.

Se è stato assegnato ad uno dei coniugi l’assegno divorzile, in caso di morte dell’altro coniuge ed in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il titolare dell’assegno divorzile, se non passato a nuove nozze, avrà diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento stesso sia anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili.

Nel caso, invece, in cui, fermo quanto sopra, vi sia anche un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, sarà il Tribunale a stabilire la misura spettante all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile, tenuto conto della durata del rapporto.

Qualora, ancora, colui al quale sia stato riconosciuto l’assegno divorzile versi in stato di bisogno al momento della morte dell’ex coniuge, il Tribunale potrà attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità, tenuto conto dell’importo delle somme, dell’entità del bisogno, delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi, nonché delle loro condizioni economiche. L’assegno periodico, su accordo delle parti, potrà altresì essere corrisposto in un’unica soluzione. In caso di passaggio a nuove nozze o di cessazione dello stato di bisogno, il diritto verrà meno; qualora lo stato di bisogno si manifesti nuovamente, l’assegno potrà essere ripristinato.

Infine, se è stato assegnato ad uno dei coniugi l’assegno divorzile, in caso di morte dell’altro coniuge, il titolare dell’assegno divorzile, se non passato a nuove nozze, avrà diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità matura dopo la sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili; la percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto lavorativo è coinciso con il matrimonio.

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