Nell’ambito di una disposizione compiuta a titolo di legato, quando opera il principio del litisconsorzio necessario?

Laddove si contesti unicamente il diritto a ricevere la prestazione, derivante dalla disposizione a titolo di legato, non sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi. Il litisconsorzio va, invece, riconosciuto nel caso in cui sia ancora in contestazione la risoluzione del rapporto contrattuale o negoziale generatore delle obbligazioni inadempiute (Cass.1468/18).

Tizia nominava eredi i nipoti Caio, Sempronio, Mevio e Caietto e disponeva a favore delle Pontificie Opere Missionarie un legato avente ad oggetto tutto il denaro di proprietà di Tizia, depositato presso una Succursale della Cassa di Risparmio di Fermo insieme a tutti i titoli e i valori mobiliari della de cuius. La banca aveva altresì provveduto a dichiarare estinte le posizioni relative al conto corrente e al dossier titoli, consentendo agli eredi di entrare in possesso delle relative somme. Una volta intervenuto il decesso di Tizia, la beneficiaria del legato aveva chiesto agli eredi l’adempimento, inoltrando copia del testamento all’istituto di credito. Tuttavia, solo tre degli eredi, escluso Caio, avevano provveduto al versamento delle somme dovute pro quota a titolo di legato a favore della Congregazione beneficiaria. La legataria conveniva così in giudizio Caio allo scopo di ottenere la condanna al pagamento delle somme pro quota dovute a titolo di legato, condannando in solido la banca per aver consentito lo svincolo delle somme, provocando un danno alla beneficiaria. Il Tribunale condannava Caio ma rigettava la domanda della legataria per quanto concerneva il comportamento dell’istituto di credito in questione. Caio proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona, sostenendo la violazione del principio del litisconsorzio necessario, dal momento che non erano stati chiamati in causa tutti gli eredi universali. Inoltre, l’appellante affermava come il legato fosse stato affetto da nullità, atteso che sul conto corrente della de cuius erano confluite anche somme appartenenti ai nipoti. In ultima istanza, Caio domandava la risoluzione della disposizione a titolo di legato, atteso l’inadempimento dell’onere previsto in capo alla Congregazione. Quest’ultima presentava in appello domanda incidentale alla luce del rigetto in primo grado della domanda di condanna della Cassa di Risparmio di Fermo.

La Corte d’Appello rigettava tutti i motivi di gravame, ritenendo che non sussistesse difetto di litisconsorzio necessario, atteso che il giudizio verteva esclusivamente sull’accertamento del mancato adempimento dell’obbligazione a carico di Caio alla luce della disposizione a titolo di legato posta in essere dalla de cuius. In secondo luogo, si riteneva che il legato non fosse nullo, dato che non era stata fornita prova circa il fatto che il ricavato della vendita dei beni comuni fosse tutto confluito esclusivamente sul conto corrente della testatrice. Infine, non poteva darsi luogo a risoluzione, dal momento che mancava sia un termine per adempiere l’obbligazione sia la manifestazione di volontà di non adempiere da parte dell’attrice. Da ultimo, si rigettava la domanda incidentale della legataria, dal momento che, considerato il legato in esame quale legato di specie, la proprietà delle somme era sì passata alla Congregazione alla data di apertura della successione, ma era necessario richiederne il possesso agli eredi, e solo in un secondo momento alla banca, alla quale -si specifica – la legataria si era rivolta quando i coeredi avevano già estinto i loro rapporti bancari intestati dalla zia, senza che la banca avesse potuto opporre alcunché, dato che non le era ancora pervenuta la richiesta da parte della legataria.

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Giunta la causa al “Palazzaccio”, gli Ermellini ritenevano che oggetto del giudizio non fosse solo la richiesta di accertamento dell’inadempimento dell’obbligazione in capo a Caio, con la conseguente condanna al versamento di quanto dovuto da quest’ultimo, ma che fosse altresì necessario che il giudice decidesse anche sulla domanda di risoluzione della disposizione oggetto del legato per inadempimento dell’onere previsto in capo alla legataria. Tale onere, tuttavia, gravava sull’intero legato, a prescindere dal fatto che ognuno fosse tenuto pro quota a soddisfare il legato medesimo. Perciò la risoluzione, in caso di suo eventuale accoglimento, doveva riguardare tutti i coeredi.

Inoltre, la Corte sottolineava come, alla luce di quanto affermato da Cass. n. 1479 del 22/04/1977, non sussista il principio del litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi laddove oggetto del giudizio sia unicamente il diritto a ricevere la prestazione scaturente dal contratto concluso dal de cuius. Al contrario, tale principio va riconosciuto nel caso in cui in contestazione vi sia la risoluzione del rapporto contrattuale generatore delle obbligazioni inadempiute.

Da ciò si deduce che, alla luce della proposizione di una domanda di risoluzione per l’inadempimento dell’onere previsto a carico di tutti i coeredi, il principio del litisconsorzio sussista non solo tra ricorrente e legataria, ma anche nei confronti di tutti gli altri onerati.

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