È revocabile la donazione effettuata in favore del coniuge per sopravvenienza di un figlio?

Finalità dell’art. 803 c.c. è quella di favorire i discendenti del donante, non ancora nati o la cui esistenza sia ignorata al momento della donazione. La non estensione dell’irrevocabilità delle donazioni per sopravvenienza dei figli al coniuge non si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. poiché, nonostante che il coniuge e il figlio siano elementi del gruppo familiare, la loro situazione non è del tutto equiparabile: infatti, mentre il legame tra un genitore e un figlio è espressione di una relazione giuridica diretta, destinata a non venire meno, il rapporto tra i coniugi ha natura diversa ed è soggetta a modificazioni nel corso della loro vita (Cass.2106/18).

Tizio citava in giudizio l’ex coniuge Caia dinanzi al tribunale di Viterbo al fine di ottenere la revoca di una donazione compiuta a favore di quest’ultima, avente ad oggetto un appartamento in proprietà e locali di servizi e cantine. L’attore domandava nel caso di specie la revoca per ingratitudine ex art. 801 c.c. e per sopravvenienza della minore Sempronia, nata dall’unione con Mevia. Tizio esponeva di aver contratto matrimonio con Caia il 20 Maggio 1996 e di aver comprato l’unità immobiliare oggetto della questione il 14 maggio 1997, allo scopo di adibirla a casa coniugale. Il Tribunale di Viterbo riteneva fondata la sola richiesta di revoca per sopravvenienza dei figli.

Caia proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale rigettava la domanda di riforma della sentenza di primo grado.

Caia presentava così ricorso per cassazione.

Caia contestava la decisione della Corte d’Appello per aver escluso la natura remuneratoria della donazione in esame. In particolare, la donazione remuneratoria consiste in un’attribuzione gratuita, spontanea e compiuta nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, per il quale sia previsto un corrispettivo a fronte dei servizi resi dal donatario. Ai sensi dell’art. 770 c.c., sussiste donazione remuneratoria ogni qualvolta l’attribuzione patrimoniale venga resa sulla base di precedenti servizi posti in essere o promessi, senza che per questo motivo essa equivalga ad un corrispettivo.

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Evidentemente, la moglie ha cercato di dimostrare che la donazione fosse remuneratoria per far sì che la stessa, ex art. 805 c.c., divenisse irrevocabile, anche per sopravvenienza di figli.

Nel caso in esame, secondo la Corte di Cassazione andava esclusa la natura remuneratoria della donazione dal momento che, in prima istanza, vi era stata rinuncia da parte di Caia a ricevere l’assegno di mantenimento da parte dell’ex-marito. In secondo luogo, mancava il carattere spontaneo dell’elargizione, atteso che essa era stata posta in essere allo scopo di gestire la crisi coniugale all’epoca esistente.

Con il secondo motivo di doglianza, Caia sosteneva come tale donazione rientrasse nell’ambito delle obbligazioni naturali, come tali irripetibili. In realtà, gli Ermellini stabiliscono che il comportamento in oggetto sia da ricondurre ai doveri di cui all’art.143 c.c. La moglie, al contrario, riteneva che le sue azioni non fossero riconducibili agli ordinari doveri di assistenza previsti dalla legge ma che lei stessa avrebbe sacrificato il suo precedente lavoro al fine di agevolare la carriera sportiva del marito. La Corte di legittimità, tuttavia, sosteneva che Caia non avesse fornito prove sufficienti a tal riguardo; in definitiva, la Suprema Corte riteneva non sussistenti i presupposti (art.770 c.c.) ai fini della qualifica di tale donazione come remuneratoria.

Infine, la Corte sosteneva che nell’affermare la revocabilità della donazione a favore del coniuge per sopravvenienza dei figli non si facesse luogo ad alcun contrasto, né con l’art.803 c.c., né tantomeno con l’art.3 Cost.

In particolare, gli Ermellini ritenevano che non si potesse parlare di contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art.3 Cost. posto che la situazione del figlio e quella del coniuge non sono perfettamente equiparabili, nonostante facciano entrambi parte del medesimo nucleo familiare. Ciò è dovuto al fatto che la relazione tra genitore e discendente è destinata a non venire mai meno mentre quella tra coniugi può non durare per sempre, come anzi spesso accade.

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