Assegnazione dell’immobile non comodamente divisibile

Con la recente ordinanza n. 8233/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione relativa allo scioglimento di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile.

Il ricorso trae origine dalla paventata violazione dell’art. 720 c.c., contestandosi l’assegnazione del bene immobile ad un germano, in quanto quotista di maggioranza.

La Corte d’Appello, nel confermare in secondo grado l’assegnazione dell’immobile “non comodamente divisibile” al quotista di maggioranza, ha stabilito che ciò corrisponde al criterio preferenziale ex art. 720 c.c., in contrapposizione a quanto richiesto dalla sorella ricorrente (e quotista di minoranza), la quale non aveva dimostrato di non poter accedere a soluzioni abitative alternative.

Nella richiamata ordinanza, la Corte di Cassazione stabilisce il principio secondo cui, in tema di successioni, l’art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi al criterio della quota maggiore, nell’ipotesi in cui uno o più beni immobili non siano comodamente divisibili, ma gli riconosce il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore.

A tal proposito, la Corte ha precisato che ai fini della divisione dell’”immobile non comodamente divisibile“, il giudice è tenuto a procedere all’assegnazione per scongiurare la vendita, la quale rappresenta “l’ultima spiaggia”, da adottare solo in caso di indisponibilità di tutti i condividenti.

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