Compossesso dei beni ereditari ed accettazione beneficiata

2-L13-A1-1908-70 (150485) 'Wald bei Oele' Mondrian, Piet 1872-1944. 'Wald bei Oele', 1908. Öl auf Leinwand, 128 x 158 cm. Den Haag, Gemeentemuseum. E: 'Woods near Oele' Mondrian, Piet 1872-1944. 'Woods near Oele', 1908. Oil on canvas, 128 x 158cm. The Hague, Gemeentemuseum. F: 'Wald bei Oele' Mondrian, Piet 1872-1944. 'Wald bei Oele' (Forêt près de Oele), 1908. Huile sur toile, H. 1,28; L. 1,58. La Haye, Gemeentemuseum.

Con la recente ordinanza n. 6167/2019 la Suprema Corte si è pronunciata in tema di beneficio d’inventario, in una situazione di compossesso con soggetti terzi.

La vicenda, infatti, trae origine da uno stato di compossesso sussistente tra alcuni eredi e le rispettive mogli in relazione ai beni ereditati dai primi, sui quali, a seguito del decesso del de cuius, erano stati stipulati dei contratti di locazione in favore delle consorti stesse.

Successivamente, una società creditrice di una somma di denaro nei confronti della defunta, agiva in giudizio per sentir dichiarare l’accertamento della qualità di eredi puri e semplici dei figli della defunta; l’attrice, inoltre, chiedeva sia che fosse dichiarata l’invalidità dei contratti di locazione, sia l’accertamento dell’inefficacia della rinuncia all’eredità in quanto effettuata tardivamente.

Sia in primo grado che in Appello veniva così accolta la domanda, in ragione del compossesso esercitato dai figli sui beni ereditari e dalla mancata predisposizione dell’inventario ex art. 485 c.c..

In conseguenza di ciò veniva promosso ricorso in Cassazione, ove i figli della de cuius lamentavano l’accertamento della qualità di eredi in ragione della nozione di compossesso assunta dai Giudici.

I ricorrenti, in particolare, sostengono che il rispetto delle disposizioni relative alla predisposizione dell’inventario ex art. 485 c.c. non sussiste nel caso “di compossesso di un bene ereditario del quale solo alcuni dei compossessori siano chiamati all’eredità”.

Gli Ermellini ricordano anzitutto che la nozione di possesso ex art. 485 c.c. comprende anche quella di compossesso, poiché entrambe le situazioni si identificano “...in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l’esercizio di concreti poteri sui medesimi”.

Alla luce di ciò, la Corte ricorda che “il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all’eredità dall’osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall’art. 485 c.c., d’essere erede puro e semplice“.

Ciò che, pertanto, si pone in evidenza è il potere di fatto vantato “dal chiamato nel compossesso” di beni ereditari il quale ha la possibilità di esercitare concreti poteri sui detti beni, sia nel caso in cui gli altri compossessori siano tutti chiamati all’eredità, sia nel caso in cui “taluno dei compossessori non sia chiamato”.

Per tali ragioni la Corte rigetta il ricorso, ricordando altresì che ai sensi dell’art. 460 c.c. (“Poteri del chiamato prima dell’accettazione”) spetta ai chiamati all’eredità esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, il cui possesso può essere trasferito una volta acquisita la qualità di eredi, mediante l’accettazione dell’eredità.

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