Ancora sull’accettazione tacita dell’eredità

Con la rilevante ordinanza n. 4843/2019 in tema di successioni, la Suprema Corte ha ribadito i presupposti sostanziali ed indispensabili ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, ricorrenti quando il chiamato compie un atto che implica necessariamente ed in modo inequivoco la volontà di accettare, perché non potrebbe essere compiuto se non nella qualità di erede.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato l’irrilevanza, ai fini dell’accettazione tacita, della richiesta di pubblicazione del testamento, nonché la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti inidonei ad esprimere in modo certo ed univoco l’intenzione di assumere la qualità di erede.

Nè al medesimo fine costituisce accettazione tacita dell’eredità la mera presentazione di un’istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., in quanto funzionale esclusivamente ad evitare le conseguenze negative dell’esecuzione intraprese dal creditore del de cuius, non comportando alcun riconoscimento del debito.

In definitiva, sotto il profilo oggettivo, la Corte ha enumerato le forme attraverso le quali si esprime l’accettazione tacita, escludendo espressamente le ipotesi in cui il chiamato all’eredità si limiti a meri adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, tra cui rileva altresì la presentazione della dichiarazione di successione.

La qualità di erede, quindi, in relazione a tali adempimenti, può essere legittimamente esclusa dal giudice di merito, cui compete il relativo accertamento, che dovrà estendersi ai complessivi comportamento e contegno del chiamato all’eredità e agli eventuali possesso e gestione dei beni ereditari.

Abbiamo delle fattispecie che la legge stessa qualifica accettazioni tacite di eredità:

  • la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato faccia dei propri diritti di successione (art. 477 c.c.);
  • la rinunzia ai diritti di successione verso corrispettivo (art. 478 c.c.);
  • sottrazione od occultamento di beni spettanti all’eredità (art. 527 c.c.) → qui non viene in rilievo l’implicita volontà di accettare, essendo un’ipotesi di sanzione privata;

Abbiamo, poi, fattispecie ricavabili dall’interpretazione giurisprudenziale:

  • atti eccedenti l’amministrazione temporanea – conservativa (ex art. 460 c.c.);
  • vendita dei beni che il chiamato all’eredità compia senza autorizzazione del giudice (ex art. 460 c.c.);
  • voltura catastale di un immobile ereditario (Cass. 15888/2014; Cass. 263/13);
  • instaurazione dell’azione di regolamento dei confini (Cass. 11408/98);
  • riscossione di un assegno del de cuius (Cass. 12327/99);
  • riscossione di crediti del de cuius (Cass. 2743/2014);
  • pagamento di debiti dell’eredità compiuto con beni dell’asse (Cass. 3492/74);
  • promessa di vendita di un bene dell’asse (Cass. 12327/99);
  • instaurazione dell’azione di rivendica della proprietà di beni dell’asse (Cass. 13738/05);
  • instaurazione dell’azione di divisione giudiziale della comunione ereditaria (Cass. 2901/74) ed intervento nel giudizio di divisione giudiziale (Cass. 5443/94) o costituzione in giudizio con richiesta del proprio assegno divisionale, senza contestazione del progetto di divisione (Trib. Roma, 20.04.2000) o intervento in giudizio in qualità di erede, anche con successiva cancellazione della causa dal ruolo (Trib. Potenza, 15.02.2014);
  • a seguito di interruzione di un giudizio per morte di una parte, costituzione nel giudizio stesso dichiarandosi eredi del de cuius (Cass. 8529/13) o sottoscrizione di un atto processuale nella qualità di erede (Cass. 24592/07);
  • instaurazione dell’azione per il conseguimento di un credito appartenente al de cuius (Cass. 16002/08);
  • instaurazione dell’azione di riduzione (Cass. 18068/12) o di petizione dell’eredità (Trib. Massa, 05.03.2014).

Abbiamo, poi, fattispecie, ricavabili dall’interpretazione giurisprudenziale, che non costituiscono accettazione tacita:

  • costituzione in giudizio a seguito di interruzione per morte della parte e riassunzione nei confronti del chiamato all’eredità al solo fine di far valere la carenza di legittimazione passiva (Cass. 10197/00);
  • mancata opposizione al titolo esecutivo ed al precetto notificato al chiamato nella qualità di erede (Cass. 552/1972);
  • presentazione della dichiarazione di successione (Cass. 4783/07; Cass. 4756/99);
  • presentazione del testamento al Notaio ai fini della sua pubblicazione (Cass. 5275/86);
  • pagamento delle spese funerarie con denaro proprio (Trib. Varese, 31.10.2011).

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