Risarcimento del danno al nipote per la morte del nonno, Cassazione civile, ordinanza 5258/21

Con la recente ordinanza n. 5258/2021 la Corte di Cassazione ha precisato alcuni importanti requisiti in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante al nipote per la morte del nonno, in particolare accogliendo e confermando un’interpretazione estensiva dell’art. 29 della Costituzione, che tutela la famiglia quale “società naturale”.

Il caso trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal coniuge, dai figli e dalla nipote della congiunta, deceduta a seguito di investimento in un sinistro stradale.

Per quanto riguarda il principale motivo di nostro interesse, si sottolinea anzitutto il non riconoscimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio dalla nipote da parte della Corte d’Appello di Milano.

Confermando la pronuncia di primo grado, infatti, la Corte territoriale aveva ritenuto non sufficiente l’esistenza di un generico legame di affetto e di frequentazione nei fine settimana, richiedendo invece la dimostrazione di un legame più pregnante e forte “…eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con l’ascendente”.

La Suprema Corte, confermando così altre precedenti pronunce in materia (Cass. n. 7743/2020; Cass. n. 29332/2017; Cass. n.21230/2016) ribadisce anzitutto che in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per morte di un parente proposta dai congiunti, spetta a quest’ultimi la prova della consistenza ed effettività della relazione parentale, sottolineando che a tal fine non è necessario provare il rapporto di convivenza con il defunto: tale requisito, infatti, non assurge a “connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno”.

Tale importante assunto si fonda proprio sulla menzionata ampia lettura dell’art. 29 Cost.: la “società naturale” cui il disposto fa riferimento, non tutela la sola “famiglia nucleare” (costituita da coniuge, genitore e figli), ma anche il rapporto tra nonni e nipoti; questo particolare legame, la cui rilevanza ed essenzialità nell’odierna società è sempre più fondamentale, per esser ritenuto giuridicamente rilevante e quindi degno di tutela, non può essere ancorato allo status della convivenza.

Ciò sancito, la Suprema Corte rileva come, in definitiva, la Corte di merito abbia sostanzialmente confuso i criteri relativi al quantum del risarcimento con quello relativo all an.

Infatti, stabilito che presupposto di fatto del danno risarcibile è “l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”, e ciò risulta pienamente accertato nella sentenza di merito, l’esistenza, invece, di un legame eccedente l’ordinario rapporto di affetto (come l’eventuale rapporto di convivenza), avrebbe potuto incidere sull’aspetto del quantum della liquidazione del danno, ma non di certo sulla sua sussistenza.

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