Danno parentale e danno esistenziale, quale rapporto? Cass. civ., ord. 8622/21

La Suprema Corte ha di recente affrontato il tema del rapporto esistente tra il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno esistenziale.

La pronuncia trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla madre e dalla sorella di uno motociclista, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale, nei confronti del conducente, del proprietario e della compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto.

Riconosciuta una determinata somma a titolo risarcitorio ad entrambi i ricorrenti in primo grado di giudizio, la Corte d’Appello, provvedendo sul gravame proposto, riformava parzialmente la sentenza, riconoscendo altresì il risarcimento del danno patrimoniale, negato invece dal giudice di prime cure.

La madre e la sorella decidevano quindi di promuovere ricorso in Cassazione, chiedendo un ulteriore ampliamento dei ristori economici già riconosciuti.

Anzitutto, veniva lamentata violazione e falsa applicazione della legge in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, sostenendo in particolare che la sentenza impugnata non conteneva una effettiva personalizzazione del danno.

Il motivo viene rigettato ed è anzi ritenuto del tutto congruo l’importo risarcitorio complessivo riconosciuto, in quanto al fine della loro determinazione erano stati presi in considerazione plurimi e sufficienti elementi tra i quali: l’età della vittima, il grado di parentela con le due donne, la qualità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con persone scomparse, facendo riferimento “…a tutte le condizioni soggettive che hanno caratterizzato l’evento letale“.

Con il secondo motivo di ricorso, di precipuo rilievo in tale nostra narrazione, veniva lamentato il mancato riconoscimento del danno esistenziale, “conseguente all’alterazione e allo sconvolgimento di vita” subito.

Su tale tema i Giudici precisano in prima battuta che “il danno conseguente alla morte di un congiunto (o danno parentale) consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia – al tempo stesso e congiuntamente – nella sofferenza interiore e nell’alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite“.

Entrambi questi aspetti, prosegue il Collegio, ” ..sono intimamente connessi, benché suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata, sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale», cosicché «il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un’inammissibile duplicazione risarcitoria».

In conclusione, nel ritenere infondati entrambi i motivi e rigettato il ricorso, la Suprema Corte ha dato continuità ad alcuni principi già affermati in materia, secondo cui risulta è da escludersi il riconoscimento del danno esistenziale, una volta riconosciuto il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.

Ciò in quanto “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca“.

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