Le esclusioni dall’imposta di successione

L’imposta di successione, dovuta dagli eredi e dai legatari, prevede alcune esclusioni:

  • trasferimenti di beni esistenti all’estero appartenenti ad un soggetto defunto all’estero;

  • trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

  • trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni riconosciute, aventi come esclusivo scopo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità; trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); trasferimenti a favore di fondazioni bancarie senza fini di lucro;

  • trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni riconosciute, aventi come esclusivo scopo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, diversi da quelli indicati al punto precedente, disposti per le stesse finalità; in tale caso l’ente beneficiario dovrà dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti per la realizzazione ed il conseguimento delle finalità indicate dal testatore;

  • trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici;

  • trasferimenti di aziende familiari, individuali o collettive, a favore dei discendenti e del coniuge; a tal proposito, qualora trattasi di quote sociali e azioni di s.p.a., società in accomandita per azioni, s.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione, il beneficio spetterà limitatamente alle partecipazioni per cui è acquisito od integrato il controllo; per le s.n.c. e le s.a.s. Tale requisito non è invece richiesto, per cui il beneficiario usufruisce dell’agevolazione; il beneficio si applica a condizione che i beneficiari proseguano l’attività d’impresa per almeno 5 anni dal trasferimento e che, nel caso in cui le quote ed azioni vengano trasferite, il controllo sia stato mantenuto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Qualora l’azienda comprenda beni immobiliari, è prevista l’esenzione anche dall’imposta di trascrizione e dall’imposta catastale.

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