L’accettazione dell’eredità ed il diritto di trasmissione

Quando il chiamato all’eredità muore prima di averla accettata, il diritto stesso di accettarla si trasmette ai suoi eredi (art. 479 c.c.) i quali dovranno compiere due distinti atti di accettazione delle eredità (Cass. 19303/17).

La Corte romana è di recente tornata, con la sentenza 19303 del 2017, ad esprimersi sulla trasmissione del diritto di accettazione ex art. 479 c.c., per cui se il chiamato all’eredità muore prima di averla accettata, il diritto stesso di accettarla si trasmetterà ai suoi eredi, i quali dovranno però compiere due atti distinti e diversi di accettazione, perché due sono le eredità in gioco: da un lato, v’è l’eredità del trasmittente e nel fascio di diritti che essa offre vi sarà pure il diritto di accettare l’eredità originaria; ne consegue, ed è sancito dal codice civile all’art. 479, III comma c.c., che la rinuncia all’eredità del trasmittente implica la rinuncia all’eredità che al medesimo era stata offerta.

Il caso concerneva la seguente vicenda: Tizio, avvocato, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, Caia, quale erede della de cuius Mevia, chiedendo che ella fossa condannata al pagamento del compenso professionale svolto in favore della defunta, avente ad oggetto proprio la consulenza per la redazione del suo testamento.

Alla prima udienza il processo veniva interrotto, essendo dichiarata la morte di Caia.

La causa veniva riassunta collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi di Caia; si costituiva Sempronio, figlio di Caia, il quale chiedeva che il giudizio fosse dichiarato estinto per l’irritualità della riassunzione, cosa che avvenne.

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Tizio appellava la sentenza ed in sede di gravame il processo veniva nuovamente interrotto, essendo deceduto nel frattempo anche Sempronio; Tizio riassumeva nei confronti di Plinio, erede di Sempronio, che a sua volta deduceva la nullità dell’atto di riassunzione.

La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava nel merito il ricorso di Tizio, osservando che mancava la prova che Caia avesse accettato l’eredità della de cuius Mevia, a lei devoluta, né potendo in tal senso rilevare, quale accettazione tacita, il pagamento delle spese funerarie, essendo questo espressione soltanto di un dovere familiare. Pertanto, posto che Sempronio era stato citato in riassunzione quale erede (figlio) di Caia, ma non essendovi prova che Caia avesse accettato l’eredità della de cuius Mevia, la domanda veniva rigettata.

Tizio ricorreva per cassazione e vi resisteva Plinio con controricorso.

La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, richiamava il proprio risalente orientamento rimarcante la differenza tra le due distinte successioni, prevedendosi quindi che, in caso di trasmissione ex art. 479 c.c. del diritto di accettare l’eredità, il trasmissario debba compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità appunto, quella originaria e quella del trasmittente (Cass. 735/61), non essendovi alcun automatismo o acquisto simultaneo delle due eredità: nel caso in esame, Sempronio era stato evocato in giudizio soltanto quale erede della madre Caia, senza che la domanda venisse estesa anche con riferimento alla sua distinta qualità, se ed in quanto sussistente, di erede, ex art. 479 c.c., della de cuius Mevia. Qualora Sempronio avesse acquistato l’eredità della de cuius Mevia, l’avrebbe fatto come suo diretto erede, ancorché per effetto di un diritto acquistato a sua volta iure successionis di Caia.

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