L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

L’accettazione di eredità con beneficio di inventario, che è una speciale forma di accettazione espressa, deve necessariamente essere operata mediante una dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (non è pertanto valida una dichiarazione resa innanzi ad un Cancelliere di un qualsivoglia Tribunale della Repubblica).

Qualora il chiamato all’eredità sia al cospetto di una devoluzione dall’incerta qualità, e soprattutto qualora sia incerto se l’eredità sia damnosa o meno, due sono i rimedi esperibili per evitare la confusione del suo patrimonio con quello del defunto, attività e passività comprese, con responsabilità dell’erede in tale caso ultra vires.

Il chiamato potrà rinunziare all’eredità, salvi comunque gli effetti della rappresentazione, e tale rimedio appare consigliabile qualora vi sia una ragionevole probabilità o certezza in merito alla passività dell’eredità.

Altrimenti, qualora in proposito vi siano dei dubbi, sarà preferibile per l’appunto accettare con il beneficio dell’inventario, che consente di evitare la confusione tra i due patrimoni.

Tale modalità di accettazione, peraltro, è obbligatoria qualora i chiamati all’eredità siano minori, interdetti, inabilitati, emancipati, persone giuridiche od associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

Non è obbligatoria l’accettazione beneficiata nel caso di amministrazione di sostegno, sempre che il Giudice non l’abbia disposto.

Non è necessaria l’accettazione beneficiata per le società.

Ma quali sono gli effetti dell’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario?

L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte.

L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; tale aspetto è fondamentale, poiché l’erede evita di coinvolgere il proprio patrimonio e le proprie sostanze con la passività dell’eredità, che graverà esclusivamente sull’attivo ereditario e sino al valore di esso.

I creditori dell’eredità ed i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.

Le tempistiche dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

Qualora il chiamato all’eredità sia a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro 3 mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro tale termine l’ha cominciato ma non l’ha finito, può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga, che salvo gravi circostanze non eccederà i tre mesi. Salva la proroga, se entro il termine dei tre mesi l’inventario non è stato compiuto, il chiamato è considerato erede puro e semplice e, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, ha perso anche il diritto di rinunziare.

Una volta che l’inventario è stato invece compiuto, il chiamato che non ha ancora dichiarato se accettare o meno l’eredità, ha 40 giorni di tempo per farlo; se tale termine trascorre senza alcuna deliberazione, il chiamato è considerato erede puro e semplice.

Qualora il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari, egli avrà 10 anni di tempo dall’apertura della successione per deliberare se accettare con il beneficio d’inventario, vale a dire il medesimo termine di prescrizione per l’accettazione d’eredità.

Se ha fatto la dichiarazione di accettazione con il beneficio, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga eventuale del Tribunale; in mancanza di inventario nei termini, è considerato erede puro e semplice.

Se ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione, invece, questa deve essere fatta nei 40 giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare.

Se l’erede, successivamente alla dichiarazione ed all’inventario, venderà i beni ereditari o li sottoporrà a pegno od ipoteca, senza le prescritte autorizzazione giudiziali e senza osservare le forme previste dalla legge, decadrà dal beneficio e diverrà erede puro e semplice.

Per i soggetti per cui l’accettazione beneficiata è prevista per legge, non si verificherà la decadenza sino alla permanenza della causa che impone il beneficio dell’inventario.

L’erede “beneficiato” diviene amministratore, anche nell’interesse dei creditori del defunto e dei legatari, del patrimonio ereditari.

È erede ma rimane immune dalla responsabilità illimitata; il creditore potrà quindi agire e soddisfarsi sui beni del defunto ma non su quelli dell’erede.

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