Il testamento: tipologie

L’ordinamento giuridico italiano presenta nel codice civile diverse tipologie di testamento, che hanno pari valore e dignità tra di loro; ognuno di essi, se effettuato secondo le regole previste dall’ordinamento per la sua validità formale, può revocare un precedente testamento, anche di tipologia differente:

Testamento Pubblico

Il testamento pubblico è redatto alla presenza di due testimoni dal Notaio, il quale raccoglie le volontà del testatore così come gli vengono presentate; viene quindi definito “pubblico” in quanto viene raccolto da un pubblico ufficiale, quale il Notaio è; così come il testamento olografo, esso potrà essere revocato.

Una volta redatto, esso sarà sottoscritto dal testatore, dal Notaio e dai testimoni e verrà raccolto negli atti tra vivi; al momento della malaugurata morte del testatore, non appena il Notaio ne sarà informato, egli provvederà alla pubblicazione del testamento mediante un verbale di passaggio dello stesso tra gli atti di ultima volontà e ne comunicherà l’esistenza agli eredi istituiti ed ai legatari di cui conosce domicilio e residenza. Una volta pubblicato, il testamento è eseguibile in ogni sua parte;

Testamento Olografo

Il testamento olografo è redatto direttamente dal testatore e deve essere da lui vergato, di suo pugno, in ogni sua parte, datato e sottoscritto; non si possono utilizzare macchine da scrivere o strumenti elettronici o tecnologici, né può essere dal testatore dettato ad un terzo; non è previsto un particolare supporto sul quale debba essere scritto il testamento; è importante che ogni testamento posteriore contenga l’espressa revoca di quello precedente, rimanendo diversamente in vigore le nuove disposizioni con esso non incompatibili.

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Il testamento olografo, per la sua natura caduca e precaria, si presta ad essere sovente oggetto di smarrimento e distruzione, incolpevole o meno a seconda dell’umanità volta per volta coinvolta; chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un Notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore;

Testamento Segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da terzi, anche con mezzi meccanici; se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto od in parte da terzi, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun foglio, unito o separato; viene sigillata la carta che contiene le disposizioni e viene così presentata dal testatore, al cospetto di due testimoni, al Notaio, il quale su di essa, o sull’involucro che la contiene, redige il verbale di ricevimento, avendo dichiarato il testatore che lì sono contenute le sue disposizioni di ultima volontà. Il vantaggio del testamento segreto, per l’appunto, sta nella massima riservatezza dei desiderata mortis causa;

Testamenti Speciali

I testamenti speciali, vale a dire quelli redatti da Notaio o dal giudice di pace, o dal sindaco o da chi ne fa le veci, in caso e nei luoghi di malattie contagiose, calamità pubbliche od infortuni, od il testamento a bordo di nave, ricevuto dal comandante di essa durante il viaggio per mare, od il testamento a bordo di aeroplano, ricevuto dal comandante di esso durante il volo, od il testamento dei militari ed assimilati al seguito delle forze armate dello Stato, che può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa. Tali testamenti, per l’appunto speciali, hanno particolari regole relative ai requisiti formali di redazione e ricezione ed ai termini temporali di efficacia.

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