Divisione di masse plurime (Cass. civ. 18910/2020)

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in tema di divisione ereditaria di masse plurime con la sentenza n. 18910/2020.

Il caso esaminato ha avuto ad oggetto la lamentata violazione e falsa applicazione delle norme inerenti il giudizio divisorio di masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi.

In particolare, due germani avevano convenuto in giudizio la sorella al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di rogito mediante il quale ella aveva acquistato dai genitori un appartamento, in quanto atto ritenuto simulato ed in frode ad essi; inoltre, chiedevano la declaratoria di nullità dei testamenti olografi di entrambi i genitori, ove gli stessi avevano disposto il lascito di un altro immobile alla sola convenuta.

Lamentando, infatti, che i menzionati beni immobili sarebbero dovuti rientrare nell’asse ereditario, i fratelli ne chiedevano la devoluzione a seguito della formazione del progetto di divisione.

La Corte d’Appello, ribaltando la decisione di primo grado, dopo aver determinato il valore della massa ereditaria e delle singole quote spettanti ai tre germani, condannava la sorella al pagamento di una determinata somma di denaro a ciascuno dei fratelli.

Nel ricorso promosso in Cassazione la ricorrente sosteneva che la decisione della Corte territoriale avrebbe violato le norme sulla divisione ereditaria, in quanto si sarebbero dovute avere tante divisioni quanti erano i beni provenienti da titoli diversi.

A sostegno dell’assunto, veniva richiamata Cass. n. 314/2009, nel punto in cui la Corte afferma che:”nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio (Cass. 15.5.1992 n. 5798), cosicché il litisconsorzio necessario tra i condividenti sussiste soltanto all’interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna massa”.

Proprio riguardo a ciò, il Collegio ribadiva che il progetto divisionale citato nella sentenza menzionata, predisposto nel giudizio di primo grado, riguardava indistintamente tutte le masse ereditarie a prescindere dai diversi titoli di provenienza e senza che vi fosse stata alcuna contestazione da parte dei condividenti.

La Corte rilevava quindi che, nel caso di specie, nessuna contestazione era stata addotta dalla ricorrente riguardo al progetto di divisione, ciò comportando, anzitutto,  il carattere innovativo della censura rispetto al giudizio di merito e l’insussistenza della fondatezza della doglianza.

Da ultimo, quindi, la Suprema Corte al fine di meglio precisare il dictum del precedente invocato e in rigetto del ricorso, afferma che:”nell’ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti” ed inoltre che il condividente che contesti l’avvenuta divisione unica di masse ereditarie plurime dopo l’effettuazione della stessa sulla base del consenso dei condividenti deve risultare in portatore di un concreto ed effettivo suo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale“.

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