Dies a quo del decorso della prescrizione per il legittimario

Solo quando l’azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione (Cass. n. 6493 del 1986; Cass. n. 7909/90), ma ciò non accade quando sia domandata la declaratoria di simulazione non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo della acquisizione del bene alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che venga addotta lesione di legittima. (Cass. n. 4021/07).

Riportiamo di seguito il commento alla risalente –ma non per questo meno importante– sentenza della Suprema Corte.

Tizio conveniva in giudizio presso il Tribunale di Verbania la sorella Caia, sostenendo Tizio di essere coerede dei genitori defunti, asserendo che i genitori fossero proprietari di un appartamento di tre locali ed accessori, titolari di pensione nonché proprietari di beni mobili (titoli, denaro,gioielli ed arredi); che la sorella si fosse appropriata di tutti i beni di proprietà dei genitori e dei depositi bancari, che i genitori avessero venduto alla sorella la nuda proprietà di alcuni immobili e che tale vendita in realtà celasse una donazione.

L’attore, perciò, proponeva domanda di simulazione per ottenere che, una volta dichiarata la collazione degli immobili, la sorella venisse così condannata a consegnare metà dei beni facenti parte del patrimonio dei defunti.

Tale domanda veniva rigettata mentre veniva accolta quella di riduzione.

Il giudizio di appello proposto da Tizio, cui resisteva Caia, veniva rigettato dalla Corte d’appello di Torino.

I giudici del gravame sostenevano che Tizio:

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-non avesse mai presentato domanda per la riduzione ma solo domanda per ottenere la dichiarazione di simulazione;

-non avendo agito come legittimario ma ai soli fini di ottenere l’acquisizione del bene ceduto, per ciò che riguarda la prescrizione, egli subentrasse nella stessa posizione del de cuius, quindi il dies a quo si riferisse al momento della stipulazione dell’atto e non a quello dell’apertura della successione;

-per quanto riguarda la somma di L. 69.000.000 presente sul conto corrente del de cuius, non fosse mai stata proposta domanda di collazione (previa dimostrazione che la medesima somma fosse stata oggetto di donazione) ma solo di divisione dei beni esistenti al momento della morte del de cuius.

Tizio presentava quindi ricorso presso la Corte di Cassazione, che veniva però respinto sulla base delle seguenti considerazioni.

Secondo gli Ermellini, Tizio confonde la domanda di simulazione con la domanda di divisione e con l’obbligo di collazione. Ai sensi degli art. 724 e 737 c.c., è prevista la collazione di tutto ciò che il coerede abbia ricevuto direttamente o indirettamente a titolo di donazione. L’obbligo di collazione sorge automaticamente nel momento di apertura della successione ma se oggetto del trasferimento sono beni a titolo oneroso, l’obbligo di collazione sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell’atto, sulla base di una azione di simulazione proposta dal coerede che subentra nella medesima posizione del de cuius, anche per quanto concerne la prescrizione relativa all’azione di simulazione.

“Solo quando l’azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione (Cass. n. 6493 del 1986; Cass. n. 7909/90) ma ciò non accade quando sia domandata la declaratoria di simulazione non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo della acquisizione del bene alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che venga addotta lesione di legittima”.

Da quanto sancito dalla Corte si può dedurre che solo per colui che agisce come legittimario, al quale la legge riserva una quota del patrimonio del defunto  (la cosiddetta quota di legittima o di riserva) il dies a quo per esperire l’azione di simulazione sia costituito dal momento dell’apertura della successione (e non dal giorno della stipula della donazione quindi), a condizione che l’azione di simulazione venga esperita per ottenere la riduzione della donazione, in vista del  soddisfacimento del diritto alla quota di riserva dell’asse.

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