Testamento e data impossibile

 

Di seguito l’interessante caso affrontato recentemente dallo Studio: Tizio risulta chiamato all’eredità della compianta zia Diletta sulla base di una scheda testamentaria ove, al principio della scrittura autografa, si legge la seguente indicazione di luogo e data: “Monticelli, 19.04.21”. Al termine delle disposizioni testamentarie, sotto alla firma della de cuius, un’altra menzione autografa specifica le seguenti cifre: “2012”.

Ci troviamo innanzi alla problematica di stabilire se la data di presunta confezione del testamento possa ritenersi impossibile, con l’effetto di caducare, ove impugnato, il testamento stesso, a beneficio degli eredi legittimi di Diletta. Occorre anche domandarsi se le cifre poste in calce alla scheda testamentaria (“2012”) possano interpretarsi come un emendamento alla data posta al principio e quindi come una correzione dell’erronea e non voluta inversione delle cifre 21 e 12, per cui la data di confezione dovrebbe interpretarsi come 19.04.12.

Sul punto, da tempo la giurisprudenza, in ossequio al principio di conservazione del testamento e di favore verso le volontà in esso esplicitate, da tempo statuisce come il testamento olografo sia invalido ex art. 602 c.c. qualora manchi della data ovvero questa sia impossibile in senso assoluto, cioè dia luogo ad una incertezza temporale cui non si riesca ad ovviare con l’interpretazione degli altri elementi intrinseci della scheda.

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Ad esempio, la Corte di cassazione con la sentenza 10613/2016 stabilì come in tema di testamento olografo l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal de cuius, sia impossibile (nella specie, il “12-112-1990” ) può essere rettificata dal giudice, ricorrendosi ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria; e ciò vale altresì per una data che possa apparire incongrua, quando comunque dal tenore della scheda si possa rilevare quella effettiva di confezione (Trib. Roma, sez. VII, nr. 24059/2017).

Nel nostro caso, v’è un importante elemento autografo, proveniente dallo stesso testamento, da cui sembra desumersi la volontà della de cuius di correggere, in calce alle disposizioni, la data erroneamente indicata al principio e frutto, presumibilmente, di una mera distrazione.

Il testamento sembrerebbe, pertanto, valido; in ogni caso, una volta pubblicato, sarà onere dell’impugnante dimostrarne l’annullabilità.

 

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